Accordo per la collaborazione nel settore delle poste e telecomunicazioni
Art. 1
1 / 30In vigore dal 5 apr 1979
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA
Denominati qui di seguito Parti contraenti;
Nell'intento di sviluppare la collaborazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni;
Animati dal desiderio di dare piena realizzazione a tutte le disposizioni dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa;
Hanno convenuto quanto segue:
.
Il traffico postale tra i due Paesi si svolge in conformità delle disposizioni della Costituzione dell'Unione postale universale, della Convenzione postale universale, degli accordi concernenti i pacchi postali, le lettere con valore dichiarato, i vaglia postali e i buoni postali di viaggio e dei relativi regolamenti di esecuzione in vigore.
Il traffico delle telecomunicazioni è regolato in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti internazionali telegrafico, telefonico, delle radiocomunicazioni e addizionale delle radiocomunicazioni in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-14;1025#art-apl-1