Art. 8

In vigore dal 5 dic 1978
All' della legge 9 luglio 1967, n. 589, il punto 3) è sostituito dal seguente: 3) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia. Il punto 9) è sostituito dal seguente: 9) quattro membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, di cui due in rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative e due in rappresentanza degli imprenditori e degli utenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-8

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Art. 8 Riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73. | Portale Normativo