Art. 9

In vigore dal 5 dic 1978
L' della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente: - (Compiti del comitato direttivo). - Il comitato direttivo: 1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica; 2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo, durante il corso dell'esercizio finanziario; 3) delibera, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, sulle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonché su quelle per l'esercizio dei servizi indicati al precedente , fissandone la regolamentazione e le relative tariffe; 4) delibera sulle spese di qualsiasi importo nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione; 5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente; 6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali a norma del regolamento del personale; 7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale; 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulle nomine dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, qualunque sia il loro valore; 9) delibera sui progetti sia di massima che esecutivi, di lavori per opere di qualsiasi tipo, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, qualunque sia il loro importo di spesa; 10) delibera su tutte le altre materie che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-9

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Art. 9 Riordinamento dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73. | Portale Normativo