Art. 8
8 / 12In vigore dal 5 dic 1978
All' della legge 9 luglio 1967, n. 589, il punto 3) è sostituito dal seguente:
3) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia.
Il punto 9) è sostituito dal seguente:
9) quattro membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, di cui due in rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative e due in rappresentanza degli imprenditori e degli utenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-02;714#art-8