Art. 3

In vigore dal 5 dic 1978
Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti dal presente decreto, all'Ente autonomo del porto di Trieste viene assegnato un fondo di dotazione di lire 15.000 milioni da iscriversi allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 4.500 milioni nell'anno 1979 e lire 10.500 milioni nell'anno 1980. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a versare direttamente alla regione, a valere sulle somme iscritte ai sensi del precedente comma, le quote di tali somme che la regione abbia ritenuto, per motivi di particolare rilievo, di anticipare all'Ente autonomo del porto di Trieste. All'onere previsto dal precedente primo comma si provvede a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all' della legge 14 marzo 1977, n. 73. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, coi propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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