Art. 7
In vigore dal 28 apr 1978
È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.000 milioni nell'anno 1978 per provvedere anche in attuazione degli del protocollo sulla zona franca agli studi necessari a:
1) progetto della condotta degli scarichi delle acque bianche, nere e tecnologiche provenienti dal territorio indicato per la zona franca e della loro depurazione;
2) accertamento delle cavità sotterranee nonché rilevamento dei dati geologici necessari per stabilire l'idoneità dei terreni compresi nell'area da destinare a zona franca;
3) predisposizione dei rilievi ed effettuazione delle operazioni geodetiche necessarie per la realizzazione di una cartografia in scala 1: 1.000 del territorio della zona franca;
4) definizione di un'ipotesi di approvvigionamento idrico della zona franca.
È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981 per concorrere alla realizzazione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche in connessione alla zona franca stessa.
È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Università statale di Trieste in relazione alle esigenze conseguenti ai maggiori compiti di ricerca scientifica connessi all'esecuzione dell'accordo ai sensi degli (primo comma) e 4 (primo e secondo comma) della legge 14 marzo 1977, n. 73.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;100#art-7