Art. 7

In vigore dal 28 apr 1978
È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.000 milioni nell'anno 1978 per provvedere anche in attuazione degli del protocollo sulla zona franca agli studi necessari a: 1) progetto della condotta degli scarichi delle acque bianche, nere e tecnologiche provenienti dal territorio indicato per la zona franca e della loro depurazione; 2) accertamento delle cavità sotterranee nonché rilevamento dei dati geologici necessari per stabilire l'idoneità dei terreni compresi nell'area da destinare a zona franca; 3) predisposizione dei rilievi ed effettuazione delle operazioni geodetiche necessarie per la realizzazione di una cartografia in scala 1: 1.000 del territorio della zona franca; 4) definizione di un'ipotesi di approvvigionamento idrico della zona franca. È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981 per concorrere alla realizzazione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche in connessione alla zona franca stessa. È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Università statale di Trieste in relazione alle esigenze conseguenti ai maggiori compiti di ricerca scientifica connessi all'esecuzione dell'accordo ai sensi degli (primo comma) e 4 (primo e secondo comma) della legge 14 marzo 1977, n. 73.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;100#art-7

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Art. 7 Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi Italo-Jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse. | Portale Normativo