Art. 8
In vigore dal 28 apr 1978
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 32.250 milioni nell'anno 1978, in lire 43.250 milioni nell'anno 1979 ed in lire 27.250 milioni in ciascuno degli anni 1980 e 1981 si fa fronte con le disponibilità del cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - MORLINO - GULLOTTI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;100#art-8