Art. 6
In vigore dal 28 apr 1978
Sono iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri le somme di lire 1.500 milioni nell'anno 1978 e di lire 1.000 milioni nell'anno 1979 per provvedere agli studi necessari all'attuazione degli dell'accordo di cooperazione economica.
L'esecuzione degli studi di cui al comma precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni, a terzi estranei all'Amministrazione dello Stato.
Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato istituito ai sensi dell' della legge 14 marzo 1977, n. 73, anche per quanto riguarda il contenuto tecnico degli studi e l'indicazione delle procedure contrattuali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;100#art-6