Art. 1

In vigore dal 28 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;. Considerato che ai sensi e per gli effetti dell' della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi; Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall' della succitata legge n. 73 di ratifica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: . Al fine di realizzare le infrastrutture e gli impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzate, con riferimento agli accordi di cui all' della legge 14 marzo 1977, n. 73 le opere indicate negli articoli seguenti in aggiunta a quelle che le singole amministrazioni interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione della spesa o di leggi speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;100#art-1

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Art. 1 Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi Italo-Jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse. | Portale Normativo