Art. 1
In vigore dal 28 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;.
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell' della citata legge il Governo è autorizzato all'emanazione di norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;
Sentita la giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall' della succitata legge n. 73 di ratifica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
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Al fine di realizzare le infrastrutture e gli impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzate, con riferimento agli accordi di cui all' della legge 14 marzo 1977, n. 73 le opere indicate negli articoli seguenti in aggiunta a quelle che le singole amministrazioni interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione della spesa o di leggi speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;100#art-1