Art. 3
In vigore dal 11 dic 1977
Al personale indicato al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonché all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e formazione professionale dipendente dalla provincia di Bolzano, non è richiesta la conoscenza della seconda lingua qualora svolga attività nelle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella del gruppo linguistico di appartenenza del personale stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-3