Art. 7
In vigore dal 11 dic 1977
La tabella n. 5 concernente la pianta organica dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, la tabella n. 6, per la parte relativa alla carriera esecutiva del ruolo del personale degli uffici del registro di Bolzano, la tabella n. 9, per la parte relativa al ruolo del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano, la tabella n. 10, relativa al personale dell'ufficio provinciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi, la tabella n. 20, relativa al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al presente decreto.
Dopo la tabella n. XXIV relativa al personale uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresa nella tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è aggiunta la seguente dizione:
"Contingente personale non di ruolo - Elenco sostituti portalettere di cui all'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall' della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (pari al 30% del personale in assegno)......... 96".
Il titolo della tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è modificato come segue: "Ministero delle finanze - Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari".
La tabella n. 8 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente il ruolo del personale del centro periferico di preelaborazione dei dati del Ministero delle finanze, è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-7