Art. 1

In vigore dal 8 gen 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: . Il superamento dell'esame di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è valido ai fini della concessione dell'indennità di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale che non ne sia in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'indennità decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale già in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina. Gli (escluso l'ultimo comma), 4 e 6 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807 (esclusi l'ultimo comma dell'art. 15 e gli articoli 16, 17 e 19), sono abrogati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo