Art. 3
3 / 9In vigore dal 11 dic 1977
Al personale indicato al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonché all'analogo personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e formazione professionale dipendente dalla provincia di Bolzano, non è richiesta la conoscenza della seconda lingua qualora svolga attività nelle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella del gruppo linguistico di appartenenza del personale stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;846#art-3