Art. 3
In vigore dal 15 dic 1977
Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977
LEONE
RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1977
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 87
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;861#art-3