Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 dic 1977
Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE RUFFINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1977 Registro n. 28 Difesa, foglio n. 87
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