DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 861·7 ottobre 1977
Assegnazione e concessione della bandiera di guerra a battaglioni dell'Arma dei carabinieri.
Vigente dal 30 novembre 1977 3 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della Costituzione; Vista la legge 24 dicem
Art. 2Ai sottoelencati battaglioni è concessa la bandiera di guerra: 1° battaglione carabinieri
Art. 3Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti. Il presente decreto