Art. 1

In vigore dal 15 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; Considerata l'opportunità di dotare di bandiera di guerra i battaglioni dell'Arma dei carabinieri; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Ai sottoelencati battaglioni è assegnata la bandiera di guerra: 3° battaglione carabinieri "Lombardia"; 4° battaglione carabinieri "Veneto"; 8° battaglione carabinieri "Lazio"; 10° battaglione carabinieri "Campania".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;861#art-1

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