Art. 1
In vigore dal 15 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunità di dotare di bandiera di guerra i battaglioni dell'Arma dei carabinieri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
.
Ai sottoelencati battaglioni è assegnata la bandiera di guerra:
3° battaglione carabinieri "Lombardia";
4° battaglione carabinieri "Veneto";
8° battaglione carabinieri "Lazio";
10° battaglione carabinieri "Campania".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-07;861#art-1