Capo IV
Art. 87
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-87