Art. 87 · Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
Capo IV

Art. 87

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Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative relative alla materia "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio di una regione. D'intesa tra Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e viceversa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-87