Capo III

Art. 85

Trasferimento alle regioni

In vigore dal 13 set 1977
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-85

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Art. 85 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Trasferimento alle regioni | Portale Normativo