Capo IV

Art. 92

Funzioni delegate

In vigore dal 13 set 1977
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato; b) attuazione dei piani di ricostruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-92

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Art. 92 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Funzioni delegate | Portale Normativo