Capo IV
Art. 92
58 / 137Funzioni delegate
In vigore dal 13 set 1977
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei piani di ricostruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-92