Capo II

Art. 15

Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati

In vigore dal 13 set 1977
È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all' del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-15

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Art. 15 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati | Portale Normativo