Capo II
Art. 20
Controlli di pubblica sicurezza
In vigore dal 13 set 1977
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-20