Art. 20 · Controlli di pubblica sicurezza
Capo II

Art. 20

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Controlli di pubblica sicurezza

In vigore dal 13 set 1977
Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-20