Art. 15 · Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati
Capo II

Art. 15

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Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati

In vigore dal 13 set 1977
È trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all' del presente decreto. È delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-15