Titolo I

Art. 10

Classificazione di beni o di opere

In vigore dal 13 set 1977
Salvo diversa specifica disciplina per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni si procede d'intesa con le regioni interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-10

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Art. 10 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Classificazione di beni o di opere | Portale Normativo