Art. 6
In vigore dal 23 set 1977
La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano già avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza dello Stato che potrà provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla regione a norma del presente decreto. Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-6