Art. 4

In vigore dal 23 set 1977
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente: "La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata. Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio. Nulla è innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo