Art. 2
In vigore dal 23 set 1977
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, è sostituito dal seguente:
"Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell' del presente decreto passato alle dipendenze della regione siciliana ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa:
1) gli uffici e le sezioni del provveditorato alle opere pubbliche, che esercitano funzioni nelle materie attribuite alla regione in forza del presente decreto;
2) gli uffici del genio civile a competenza generale, con esclusione delle sezioni, anche se autonome, che esercitano le funzioni rimaste di competenza statale;
3) la sezione autonoma del genio civile di Palermo per il servizio idrografico. Tale servizio deve essere disimpegnato anche per conto dello Stato e secondo le direttive dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente del Ministero dei lavori pubblici e dell'amministrazione regionale.
L'amministrazione regionale ha la facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.
La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma, in posizione di comando, sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.
Nell'ipotesi che dette norme non sino state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del comma precedente è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio. In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.
La regione continua ad avvalersi del personale di cui alle leggi regionali 24 marzo 1975, n. 10, 6 giugno 1975, n. 43, 16 agosto 1975, n. 54, 21 febbraio 1976, n. 2.
Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.
È fatta salva, altresì, ogni determinazione relativa ai rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 18, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-2