Art. 8
In vigore dal 23 set 1977
Sono abrogati gli , secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI - MORLINO - STAMMATI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-8