Art. 8

In vigore dal 23 set 1977
Sono abrogati gli , secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - MORLINO - STAMMATI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 30
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-01;683#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo