Art. 5

In vigore dal 1 ott 1977
Per mantenere la tariffa assegnata in base alla periodicità di pubblicazione, ciascun numero delle stampe periodiche non deve superare più di quindici volte il quantitativo delle copie del numero precedente già spedito; il quantitativo eccedente viene assoggettato alla tariffa delle stampe non periodiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;642#art-5

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Art. 5 Norme per la spedizione delle stampe. | Portale Normativo