Art. 5

Art. 5

5 / 9
In vigore dal 1 ott 1977
Per mantenere la tariffa assegnata in base alla periodicità di pubblicazione, ciascun numero delle stampe periodiche non deve superare più di quindici volte il quantitativo delle copie del numero precedente già spedito; il quantitativo eccedente viene assoggettato alla tariffa delle stampe non periodiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;642#art-5