Art. 7
In vigore dal 1 ott 1977
La commissione di cui al precedente articolo è composta dal direttore centrale per i servizi postali, che la preside, da otto funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui tre appartenenti alla Direzione generale, tre alla direzione centrale per i servizi postali, due alla direzione centrale per l'ispezione amministrativa, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario designato dal Ministero del tesoro nonché da un rappresentante dell'Associazione italiana editori, da un rappresentante dell'Associazione nazionale agenzie di stampa, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vendite per corrispondenza, da un rappresentante della Federazione italiana editori giornali, da un rappresentante della Federazione italiana settimanali cattolici, da un rappresentante della Federazione nazionale stampa italiana, da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e da un rappresentante della Unione stampa periodica italiana.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore a direttore di sezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;642#art-7