Art. 1
In vigore dal 1 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 38, contenente norme relative alla spedizione in abbonamento postale di stampe periodiche a tariffa ridotta;
Riconosciuta l'opportunità di modificare la normativa contenuta nel predetto decreto n. 38;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le stampe periodiche, per essere ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale e delle telecomunicazioni, oltre agli altri requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento, devono rispondere alle condizioni e modalità indicate nel presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-20;642#art-1