Titolo II
Art. 7
In vigore dal 19 giu 1995
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994, N.694
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994, N.694
Ai fini dell'esercizio del controllo di cui all', ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, gli enti ed istituti autorizzati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della sanità ogni modificazione relativa alle condizioni indicate nel presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-7