Titolo II
Art. 6
In vigore dal 7 ago 1977
La domanda per ottenere l'autorizzazione al prelievo, da parte degli enti ospedalieri, degli ospedali militari, degli istituti universitari, degli istituti a carattere scientifico previsti dall' della legge 2 dicembre 1975, n. 644, deve contenere:
a) l'indicazione delle parti, degli organi o gruppi di organi che si intende prelevare;
b) la descrizione dei locali attrezzati per il prelievo in condizioni asettiche e le modalità di conservazione in condizioni idonee delle parti e degli organi prelevati;
c) la descrizione, con la relativa documentazione, degli ambienti, strumenti e personale del laboratorio o servizio per la ricerca dei caratteri immunogenetici del donatore, del quale si dispone in via diretta o mediante convenzione con analoghi laboratori o servizi di istituti universitari o enti ospedalieri;
d) l'elenco dei sanitari cui verrà affidata l'esecuzione diretta del prelievo e la documentazione relativa alla loro specifica competenza nel campo chirurgico;
tali sanitari possono essere sia dipendenti dell'ente o casa di cura, sia comunque da essi incaricati, se necessario, previa convenzione con l'ente o casa di cura di appartenenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-6