Titolo I

Art. 4

In vigore dal 7 ago 1977
La trasmissione della copia dei verbali previsti dall' della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è di competenza della direzione sanitaria degli enti indicati al terzo comma dello stesso articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-4

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Art. 4 Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. | Portale Normativo