Titolo I
Art. 4
In vigore dal 7 ago 1977
La trasmissione della copia dei verbali previsti dall' della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è di competenza della direzione sanitaria degli enti indicati al terzo comma dello stesso articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-4