Art. 7
Titolo II

Art. 7

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In vigore dal 19 giu 1995
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994, N.694 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994, N.694 Ai fini dell'esercizio del controllo di cui all', ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, gli enti ed istituti autorizzati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della sanità ogni modificazione relativa alle condizioni indicate nel presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-7