Art. 3
In vigore dal 24 mag 1977
Ai sottoelencati scuole e centri dell'Esercito è concessa la bandiera di istituto militare:
scuola di applicazione;
scuola di applicazione del servizio automobilistico;
scuola specializzati della motorizzazione;
scuola meccanici della motorizzazione;
centro difesa elettronica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-14;173#art-3