Art. 4
In vigore dal 24 mag 1977
Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti e scuole.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 1977
LEONE
LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 121
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-14;173#art-4