Art. 1
In vigore dal 24 mag 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Visti i decreti con i quali furono conferite le bandiere ai corpi;
Considerata l'opportunità di dotare i battaglioni e le unità equivalenti di bandiera di guerra e le scuole dell'Esercito di bandiera di istituto militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
.
Ai sottoelencati battaglioni è assegnata la bandiera di guerra:
4° battaglione fanteria "Guastalla";
45° battaglione fanteria "Arborea";
47° battaglione fanteria "Salento";
72° battaglione fanteria "Puglie";
91° battaglione fanteria "Lucania";
14° battaglione bersaglieri "Sernaglia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-14;173#art-1