Art. 1

In vigore dal 24 mag 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; Visti i decreti con i quali furono conferite le bandiere ai corpi; Considerata l'opportunità di dotare i battaglioni e le unità equivalenti di bandiera di guerra e le scuole dell'Esercito di bandiera di istituto militare; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Ai sottoelencati battaglioni è assegnata la bandiera di guerra: 4° battaglione fanteria "Guastalla"; 45° battaglione fanteria "Arborea"; 47° battaglione fanteria "Salento"; 72° battaglione fanteria "Puglie"; 91° battaglione fanteria "Lucania"; 14° battaglione bersaglieri "Sernaglia".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-14;173#art-1

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