Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 24 mag 1977
Ai sottoelencati scuole e centri dell'Esercito è concessa la bandiera di istituto militare: scuola di applicazione; scuola di applicazione del servizio automobilistico; scuola specializzati della motorizzazione; scuola meccanici della motorizzazione; centro difesa elettronica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-03-14;173#art-3