Art. 5
In vigore dal 4 ago 1976
La commissione esaminatrice è composta:
da un impiegato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente;
da un professore docente di materie giuridiche in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membro;
da un professore di filosofia, pedagogia e psicologia in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membro;
da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione predetta con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;
le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a consigliere alla seconda classe di stipendio (parametro 257).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;487#art-5