Art. 3
In vigore dal 4 ago 1976
La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore o di assistente sociale nel settore penitenziario.
L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;487#art-3