Art. 1
In vigore dal 4 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 87, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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Alle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si accede mediante concorso, per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani o equiparati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite massimo di età;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Per l'ammissione al concorso per assistente sociale è inoltre richiesto il possesso di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;487#art-1