Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 4 ago 1976
La commissione esaminatrice è composta: da un impiegato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a dirigente superiore, presidente; da un professore docente di materie giuridiche in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membro; da un professore di filosofia, pedagogia e psicologia in un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, membro; da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione predetta con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri; le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a consigliere alla seconda classe di stipendio (parametro 257).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;487#art-5