Art. 6
In vigore dal 3 giu 1976
A decorrere dal 1 settembre 1975, al personale che presta servizio nei depositi, magazzini, opifici, stabilimenti di lavorazione e di commercializzazione dell'Amministrazione dei monopoli, ove si opera a diretto contatto con i tabacchi o i sali, è corrisposta un'indennità nella misura di L. 2.700 settimanali ragguagliata a giorno, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio.
Detta indennità assorbe ogni altro emolumento per prestazioni analoghe a quelle previste al precedente comma, salva la possibilità, per il personale interessato, di optare per il trattamento economico più favorevole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;271#art-6