Art. 4
In vigore dal 3 giu 1976
A decorrere dal 1 settembre 1975, al personale che presti servizio presso opifici o stabilimenti nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in turni giornalieri, l'indennità di cui all' della legge 10 novembre 1970, n. 869, e successive modificazioni, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, nella misura del 24 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;271#art-4