Art. 1
In vigore dal 3 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli della legge 28 aprile 1976, n. 155;
Visto l'accordo intervenuto il 2 dicembre 1975 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria;
Vista la legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 novembre 1970, n. 869, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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A tutto il personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è corrisposta, a decorrere dal 1 settembre 1975, un'anticipazione sul contenuto economico che sarà definito, nell'ambito del contratto triennale decorrente dal 1 luglio 1976, sia in relazione alle specificità proprie della retribuzione del personale medesimo, sia in relazione alla specialità delle mansioni svolte.
L'anticipazione di cui al comma precedente è fissata nella misura unica di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali. L'anticipazione stessa si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio in ogni posizione di stato che comporti la riduzione del medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;271#art-1